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Ricorso al giudice del lavoro per il riconoscimento del compenso accessorio denominato “retribuzione professionale docenti [RPD]” o “compenso individuale accessorio [CIA]” (ATA)

Il ricorso è destinato ai docenti e al personale ata, sia di ruolo sia precario, che hanno stipulato, quando erano precari, contratti per supplenze brevi e saltuarie, ossia con scadenza anteriore al 31 agosto o al 30 giugno, o contratti covid

Per i docenti: il ricorso ha per oggetto il riconoscimento del diritto alla corresponsione del compenso accessorio denominato retribuzione professionale docenti (rpd) che ammonta a € 174,50 mensili;

Per il personale ATA: il ricorso ha per oggetto il riconoscimento del diritto alla corresponsione del compenso accessorio denominato compenso individuale accessorio (cia) che ammonta a € 58,50 mensili.

Al personale della scuola, docenti e ata, la normativa vigente riconosce il diritto alla corresponsione del compenso accessorio, RPD o CIA, solo se presta servizio con contratto a tempo indeterminato o con contratto a termine sino al 31 agosto o al 30 giugno.

La Corte di Cassazione con l’ordinanza 2015/18, confermata dall’ordinanza n. 6293/20, ha affermato il principio di diritto secondo cui il diritto alla corresponsione del compenso accessorio, RPD o CIA, spetta anche ai docenti e al personale ata che hanno stipulato contratti per supplenze brevi e saltuarie, ossia con scadenza anteriore al 31 agosto o al 30 giugno, o contratti covid.