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RICORSO AL GIUDICE DEL LAVORO PER OTTENERE IL PAGAMENTO DELL’INDENNITÀ SOSTITUTIVA PER FERIE NON GODUTE

Destinatari: il ricorso è destinato ai docenti, di ruolo o precari, che hanno stipulato negli ultimi dieci anni contratti a termine con scadenza al 30 giugno

Oggetto: il ricorso ha per oggetto il riconoscimento ai docenti del diritto alla monetizzazione (indennità sostitutiva) dei giorni di ferie maturate e non espressamente richieste, senza la decurtazione dei giorni di sospensione delle lezioni.

Ordinanza della Corte di Cassazione: con ordinanza n. 16715/2024, la Corte di Cassazione, accogliendo il ricorso proposto dall’Anief, ha stabilito che:

  1. Nessuna collocazione in ferie d’ufficio: i docenti assunti fino al 30 giugno durante i giorni di sospensione delle lezioni (vacanze natalizie, vacanze pasquali, 8 giugno – 30 giugno) sono in servizio e non in ferie.
  2. Diritto alla monetizzazione (indennità sostitutiva): i docenti assunti fino al 30 giugno hanno diritto alla monetizzazione (indennità sostitutiva) dei giorni di ferie maturate senza la decurtazione dei giorni di sospensione delle lezioni. I dirigenti scolastici, invece, nel quantificare l’indennità sostitutiva, hanno sempre illegittimamente decurtato dai giorni di ferie maturate i giorni di sospensione delle lezioni, considerandoli come giorni in cui il docente era in ferie.
  3. Prescrizione decennale: il diritto alla monetizzazione (indennità sostitutiva) delle ferie si prescrive in dieci anni.