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Ricorso al giudice del lavoro per il riconoscimento integrale del servizio prestato nel profilo inferiore nel passaggio di ruolo al profilo superiore

Il ricorso è destinato ai docenti e al personale ata immessi in ruolo che hanno ottenuto il passaggio di ruolo, per mobilità o in seguito a procedura concorsuale, da un profilo inferiore al profilo superiore.

Per i docenti: il ricorso ha per oggetto il riconoscimento ai fini giuridici ed economici, nel passaggio di ruolo da insegnante della scuola dell’infanzia/primaria a insegnante della scuola secondaria, del diritto alla valutazione dell’intera anzianità di servizio maturata come insegnante della scuola dell’infanzia/primaria con il calcolo della ricostruzione della carriera e non nei limiti della c.d. temporizzazione, ai fini della corretta collocazione nei corrispondenti scaglioni stipendiali e del pagamento delle relative differenze retributive.

Per il personale ATA: il ricorso ha per oggetto il riconoscimento ai fini giuridici ed economici, nel passaggio di ruolo da collaboratore scolastico al profilo di assistente tecnico/assistente amministrativo, del diritto alla valutazione dell’integrale anzianità effettiva di servizio maturata come collaboratore scolastico con il calcolo della ricostruzione della carriera (secondo i principi affermati dalla corte di cassazione con la sentenza n. 31150/19) e non nei limiti della c.d. temporizzazione, ai fini della corretta collocazione nei corrispondenti scaglioni stipendiali e del pagamento delle relative differenze retributive.

Il Ministero dell’Istruzione, al personale della scuola, docenti e ATA, disciplina il passaggio di ruolo dal profilo inferiore al profilo superiore in base al principio della c.d. “temporizzazione”, cioè con la corresponsione di un trattamento economico non inferiore al precedente, senza riconoscere, tuttavia, l’intera anzianità di servizio maturata nel profilo inferiore, con grave danno economico.

La Corte di Cassazione, con le sentenze nn. 2037/13, 9144/16, 9397/17 e 29791/18 ha affermato il principio di diritto secondo cui l’anzianità di servizio maturata nel profilo inferiore deve essere riconosciuta, in caso di passaggio di ruolo al profilo superiore, per intero e non nei limiti della c.d. temporizzazione.