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Autore: Salem72-AR

RICORSO AL GIUDICE DEL LAVORO PER OTTENERE IL PAGAMENTO DELL’INDENNITÀ SOSTITUTIVA PER FERIE NON GODUTE

Destinatari: il ricorso è destinato ai docenti, di ruolo o precari, che hanno stipulato negli ultimi dieci anni contratti a termine con scadenza al 30 giugno

Oggetto: il ricorso ha per oggetto il riconoscimento ai docenti del diritto alla monetizzazione (indennità sostitutiva) dei giorni di ferie maturate e non espressamente richieste, senza la decurtazione dei giorni di sospensione delle lezioni.

Ordinanza della Corte di Cassazione: con ordinanza n. 16715/2024, la Corte di Cassazione, accogliendo il ricorso proposto dall’Anief, ha stabilito che:

  1. Nessuna collocazione in ferie d’ufficio: i docenti assunti fino al 30 giugno durante i giorni di sospensione delle lezioni (vacanze natalizie, vacanze pasquali, 8 giugno – 30 giugno) sono in servizio e non in ferie.
  2. Diritto alla monetizzazione (indennità sostitutiva): i docenti assunti fino al 30 giugno hanno diritto alla monetizzazione (indennità sostitutiva) dei giorni di ferie maturate senza la decurtazione dei giorni di sospensione delle lezioni. I dirigenti scolastici, invece, nel quantificare l’indennità sostitutiva, hanno sempre illegittimamente decurtato dai giorni di ferie maturate i giorni di sospensione delle lezioni, considerandoli come giorni in cui il docente era in ferie.
  3. Prescrizione decennale: il diritto alla monetizzazione (indennità sostitutiva) delle ferie si prescrive in dieci anni.

Ricorso al giudice del lavoro per il riconoscimento del compenso accessorio denominato “retribuzione professionale docenti [RPD]” o “compenso individuale accessorio [CIA]” (ATA)

Il ricorso è destinato ai docenti e al personale ata, sia di ruolo sia precario, che hanno stipulato, quando erano precari, contratti per supplenze brevi e saltuarie, ossia con scadenza anteriore al 31 agosto o al 30 giugno, o contratti covid

Per i docenti: il ricorso ha per oggetto il riconoscimento del diritto alla corresponsione del compenso accessorio denominato retribuzione professionale docenti (rpd) che ammonta a € 174,50 mensili;

Per il personale ATA: il ricorso ha per oggetto il riconoscimento del diritto alla corresponsione del compenso accessorio denominato compenso individuale accessorio (cia) che ammonta a € 58,50 mensili.

Al personale della scuola, docenti e ata, la normativa vigente riconosce il diritto alla corresponsione del compenso accessorio, RPD o CIA, solo se presta servizio con contratto a tempo indeterminato o con contratto a termine sino al 31 agosto o al 30 giugno.

La Corte di Cassazione con l’ordinanza 2015/18, confermata dall’ordinanza n. 6293/20, ha affermato il principio di diritto secondo cui il diritto alla corresponsione del compenso accessorio, RPD o CIA, spetta anche ai docenti e al personale ata che hanno stipulato contratti per supplenze brevi e saltuarie, ossia con scadenza anteriore al 31 agosto o al 30 giugno, o contratti covid.

Ricorso al giudice del lavoro per il riconoscimento integrale del servizio prestato nel profilo inferiore nel passaggio di ruolo al profilo superiore

Il ricorso è destinato ai docenti e al personale ata immessi in ruolo che hanno ottenuto il passaggio di ruolo, per mobilità o in seguito a procedura concorsuale, da un profilo inferiore al profilo superiore.

Per i docenti: il ricorso ha per oggetto il riconoscimento ai fini giuridici ed economici, nel passaggio di ruolo da insegnante della scuola dell’infanzia/primaria a insegnante della scuola secondaria, del diritto alla valutazione dell’intera anzianità di servizio maturata come insegnante della scuola dell’infanzia/primaria con il calcolo della ricostruzione della carriera e non nei limiti della c.d. temporizzazione, ai fini della corretta collocazione nei corrispondenti scaglioni stipendiali e del pagamento delle relative differenze retributive.

Per il personale ATA: il ricorso ha per oggetto il riconoscimento ai fini giuridici ed economici, nel passaggio di ruolo da collaboratore scolastico al profilo di assistente tecnico/assistente amministrativo, del diritto alla valutazione dell’integrale anzianità effettiva di servizio maturata come collaboratore scolastico con il calcolo della ricostruzione della carriera (secondo i principi affermati dalla corte di cassazione con la sentenza n. 31150/19) e non nei limiti della c.d. temporizzazione, ai fini della corretta collocazione nei corrispondenti scaglioni stipendiali e del pagamento delle relative differenze retributive.

Il Ministero dell’Istruzione, al personale della scuola, docenti e ATA, disciplina il passaggio di ruolo dal profilo inferiore al profilo superiore in base al principio della c.d. “temporizzazione”, cioè con la corresponsione di un trattamento economico non inferiore al precedente, senza riconoscere, tuttavia, l’intera anzianità di servizio maturata nel profilo inferiore, con grave danno economico.

La Corte di Cassazione, con le sentenze nn. 2037/13, 9144/16, 9397/17 e 29791/18 ha affermato il principio di diritto secondo cui l’anzianità di servizio maturata nel profilo inferiore deve essere riconosciuta, in caso di passaggio di ruolo al profilo superiore, per intero e non nei limiti della c.d. temporizzazione.

Ricorso al giudice del lavoro per il riconoscimento del riallineamento della carriera dei docenti e del personale ATA

Il ricorso è destinato ai docenti e al personale ATA immessi in ruolo e che hanno ottenuto il decreto di ricostruzione della carriera.

Il ricorso ha per oggetto il riconoscimento al compimento, a seconda del profilo professionale, del 16°, 18° o 20° anno di ruolo, del servizio pre ruolo decurtato per 1/3 nel decreto di ricostruzione della carriera e alla percezione delle conseguenti differenze retributive.

Ricorso al giudice del lavoro per il riconoscimento del gradone stipendiale 3-8 per gli immessi in ruolo a partire dal 1 settembre 2011

Il ricorso è destinato ai docenti e al personale ATA immessi in ruolo a partire dall’anno scolastico 2011/12

Il ricorso ha per oggetto il riconoscimento del gradone stipendiale 3-8 per gli immessi in ruolo a partire dal 1° settembre 2011 con conseguente diritto a percepire il primo aumento retributivo dal passaggio del gradone stipendiale “0-2 anni” al gradone stipendiale “3-8 anni” fino al conseguimento del gradone stipendiale “9-14 anni”.

Al personale della scuola, docenti e ata, immesso in ruolo a partire dal 01.09.2011, la normativa vigente, avendo eliminato il gradone 3-8, riconosce il primo gradone stipendiale “0-8 anni” e attribuisce il primo il primo aumento retributivo al conseguimento del gradone stipendiale “9-14 anni”.

La corte di cassazione con la sentenza n. 2924/20 ha affermato il diritto dei docenti e del personale ata immessi in ruolo a partire dall’anno scolastico 2011/12 al riconoscimento del gradone stipendiale 3-8 con conseguente diritto a percepire il primo aumento retributivo dal passaggio del gradone stipendiale “0-2 anni” al gradone stipendiale “3-8 anni” fino al conseguimento del gradone stipendiale “9-14 anni”.

Ricorso al giudice del lavoro per il riconoscimento dell’anzianità di servizio e dei connessi incrementi stipendiali maturati e non percepiti durante il periodo di precariato dei docenti e del personale ATA

Il ricorso è destinato ai docenti e al personale ATA, sia di ruolo sia precario. Il ricorso ha per oggetto il riconoscimento delle differenze retributive (scatti stipendiali) maturate e non percepite durante il periodo di precariato.

Al personale della scuola, docenti e ATA, la normativa vigente nega, durante tutto il periodo di precariato, qualsiasi avanzamento retributivo connesso all’anzianità di servizio

La corte di cassazione con le sentenze nn. 22558 e 23868 del 2016, ha affermato il diritto del personale precario della scuola alla progressione economica connessa all’anzianità di servizio maturata e alla percezione delle conseguenti differenze retributive

Ricorso al giudice del lavoro per il riconoscimento della corretta ricostruzione di carriera dei docenti e del personale ATA

Il ricorso è destinato ai docenti e al personale ATA immessi in ruolo e che hanno superato il periodo di prova. Il ricorso ha per oggetto l’integrale e immediata valutazione del servizio pre ruolo effettivamente prestato ai fini della ricostruzione della carriera.

Al personale della scuola, docenti e ATA, la normativa vigente valuta il servizio pre ruolo per intero per i primi quattro anni e per i 2/3 per il periodo eccedente con la decurtazione di 1/3.

La Corte di Cassazione con la sentenza n. 31149/19 ha affermato il principio di diritto secondo cui il servizio pre ruolo, ai fini della ricostruzione della carriera, deve essere riconosciuto integralmente e immediatamente senza la decurtazione di 1/3.

26.000 euro a titolo di arretrati stipendiali per la corretta ricostruzione della carriera

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Avanti un altro! € 22.604,28

22.604,28 è l’importo ricevuto da un altro nostro caro iscritto Anief, docente precario, per effetto della sentenza del Tribunale di Busto Arsizio che ha condannato il Ministero dell’Istruzione al pagamento di ben 12 mensilità di stipendio per abuso del contratto a termine e, in più, anche alle differenze stipendiali relative agli scatti di anzianità.